Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, ma che ha chiesto nei termini il rinnovo o la conversione, può lasciare il territorio italiano e andare e ritornare dal Paese di origine, anche attraverso una frontiera esterna diversa da quella di uscita, ma senza poter attraversare in questo momento altre frontiere intermedie nell'area Schengen, ed esibendo all'autorità di frontiera il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta dell'assicurata postale comprovante la richiesta di rinnovo o conversione, sulla quale verrà apposto un timbro con indicazione della data e del luogo di attraversamento (cfr.Telegramma del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2008 e Telegramma del Ministero dell'Interno del 11 marzo 2009), o il cedolino (con la foto e il motivo del permesso in richiesta) rilasciato in caso di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno cartaceo. Lo straniero che attende il rinnovo o la conversione del suo titolo al soggiorno però non può godere del diritto di libera circolazione nei Paesi che hanno aderito alla Convezione applicativa dell'Accordo di Schengen, così come è concesso invece ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno in corso di validità. Solo in casi urgenti e improrogabili, che dovranno essere debitamente documentati, la Questura può, nelle more del procedimento amministrativo di rinnovo, concedere un permesso provvisorio in formato cartaceo e in questo modo consentire al cittadino membro di Paesi terzi di circolare liberamente nei Paesi dell'Unione Europea con gli stessi diritti e le stesse limitazioni del cittadino straniero titolare di un permesso di soggirono in corso di validità (cfr.Telegramma urgentissimo del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2006).